Art. 13.
(Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria», il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal

 

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Fondo di cui al comma 1 e iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle poste programmatiche degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle dotazioni delle poste medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.